Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio – valutazione delle risultanze – chiave complessiva e non atomistica – coesistenza e capacità cumulativa degli elementi acquisiti

6/26/2026

Stagione: 2025-2026

Costituisce orientamento consolidato quello secondo il quale la valutazione delle risultanze deve essere condotta in chiave complessiva e non atomistica, dovendo gli elementi acquisiti essere apprezzati nella loro coesistenza e capacità cumulativa di concorrere alla formazione del convincimento del giudicante (CFA, SS.UU., n. 50/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 64/2024-2025).

Numeron. 0145/CFA/2025-2026/B

PresidenteTorsello

RelatoreGrillo

Riferimenti normativiartt. 44 e 57 CGS;

Articoli

Art. 44 - Principi del processo sportivo

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

Art. 57 - Assunzione dei mezzi di prova

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.