Mezzi di prova – intercettazioni telefoniche – atti di indagine penale – piena utilizzabilità – autonomia del giudizio disciplinare – pendenza delle indagini preliminari – irrilevanza

5/12/2026

Stagione: 2025-2026

Gli organi di giustizia sportiva possono in assoluta libertà valutare gli atti istruttori raccolti in sede penale quali elementi probatori ai fini del raggiungimento del convincimento in ordine non alla sussistenza di responsabilità penale, bensì di quella specifica responsabilità rilevante ai fini sportivi, indipendentemente anche dal rilievo penale dei fatti rappresentati o dal fatto che ci sia stata sentenza di condanna penale (Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 14/2016; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU, n. 37/2016; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 71/2019). E ciò vale anche per le intercettazioni telefoniche che possono essere utilizzate come vere e proprie prove al fine dell’accertamento di una violazione disciplinare e possono essere pienamente utilizzate anche nei procedimenti innanzi alla giustizia sportiva (CFA, SS.UU. n. 8/2024-2025; CFA, SS.UU. n. 49/2024-2025; CFA, SS.UU. n. 95/2019-2020). La circostanza che il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari e che non sia stato emesso l’avviso ex art. 415-bis c.p.p., non priva di rilevanza probatoria gli atti già acquisiti, in coerenza con il principio di autonomia del giudizio disciplinare più volte richiamato da questa Corte.

Numeron. 0127/CFA/2025-2026/H

PresidenteTorsello

RelatoreBarbaro

Riferimenti normativiart. 57 CGS; art. 111, ultimo comma, CGS

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Art. 111 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti. 3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto. 4. L’efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell’incolpato. 5. In ogni caso, hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull’istanza di verificazione. 6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all’autorità di altra sentenza che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all’Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull’oggetto della domanda. 7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’Autorità giudiziaria.

Art. 57 - Assunzione dei mezzi di prova

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.