1/8/2026
Stagione: 2025-2026
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, CGS “l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto” (nel caso di specie la Corte ha ritenuto sussistente l’illecito disciplinare consistente in un allenamento congiunto, tenutosi in difetto dell’autorizzazione prescritta dall’art. 37 del regolamento LND; l’asserito deficit informativo circa lo svolgimento dell’allenamento congiunto era imputabile a inefficienze organizzative interne alla Società e, come tali, riconducibili alla responsabilità dell’amministratore delegato).
Numero: n. 0067/CFA/2025-2026/E
Presidente: Torsello
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art.4, comma 3, CGS
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.