9/30/2026
Stagione: 2026-2027
Il principio enunciato dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo deve informare la giustizia sportiva; il canone del giusto processo si misura, tuttavia, sull’effettivo assetto delle garanzie predisposte dall’ordinamento e sulla concreta conduzione del singolo giudizio, e non su censure formulate in termini generali e astratti, come tali prive di qualsiasi riscontro nella vicenda processuale. Il rapporto fra l’autonomia dell’ordinamento sportivo e il diritto, costituzionalmente garantito dall’art. 24 della Costituzione, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi è stato composto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 49 del 2011, resa nella forma della pronuncia interpretativa di rigetto, secondo cui la riserva delle controversie disciplinari all’ordinamento sportivo non esclude, ove la situazione soggettiva incisa assuma nell’ordinamento statale la consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo, il riconoscimento della tutela risarcitoria innanzi al giudice amministrativo, il quale può conoscere solo in via incidentale dell’illegittimità della sanzione; la sentenza n. 160 del 2019 ha confermato tale assetto, qualificandolo come non irragionevole bilanciamento fra la pienezza e l’effettività della tutela giurisdizionale, presidiate dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, e la salvaguardia dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, che trova radice negli artt. 2 e 18 della Costituzione. Tanto il percorso costituzionale quanto quello europeo si muovono sul piano del riparto dei rimedi fra ordinamento sportivo e giurisdizione statale, e cioè su quanto accade a valle dell’esaurimento dei gradi della giustizia sportiva; nessuno dei due incide sulle condizioni dell’azione endofederale, né fonda un obbligo di astensione dei componenti dell’organo adito. Il bilanciamento delineato dalla Corte costituzionale presuppone, inoltre, la rilevanza per l’ordinamento generale della situazione soggettiva incisa.
Numero: n. 0042/CFA/2026-2027/E
Presidente: Torsello
Relatore: Papa
Riferimenti normativi: artt. 2, 18, 24, 103 e 113 Cost.; art. 6 CEDU