Organi del sistema della giustizia sportiva – astensione – rinuncia in udienza all’istanza – preclusione della doglianza in grado di appello – art. 51, primo comma, n. 4, CPC – nozione di «altro grado del processo» – procedimento diverso – esclusione

9/30/2026

Stagione: 2026-2027

La rinuncia all’istanza di astensione, resa in udienza e verbalizzata, preclude alla parte di dolersi in grado di appello della omessa astensione, non potendo la parte contestare l’esito di una questione alla cui trattazione ha essa stessa rinunciato; la deduzione di censure di tal fatta, riservata a un momento processuale diverso da quello proprio, si risolve in un esercizio improprio, sul piano funzionale e modale, del potere discrezionale di scegliere le più convenienti strategie di difesa, ai limiti dell’abuso del processo (CFA, SS.UU., n. 103/2020-2021, che richiama Cass. civ., Sez. I, n. 10634 del 2010). Non integra, in ogni caso, alcuna delle ipotesi tassative di astensione obbligatoria l’avere il componente dell’organo giudicante conosciuto di un procedimento diverso: l’ipotesi di cui all’art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c. riguarda il giudice che abbia conosciuto della medesima causa «come magistrato in altro grado del processo», e la nozione di «altro grado» postula l’identità del processo e la successione dei gradi del giudizio, sicché non è predicabile rispetto a un procedimento autonomo, con distinti petitum e causa petendi, ancorché intercorso fra alcune delle medesime parti e vertente su questioni connesse. Residua, al più, la mera ipotesi di «gravi ragioni di convenienza» di cui all’art. 51, secondo comma, c.p.c., che non incide sulla validità dell’atto adottato (CFA, Sez. IV, n. 49/2020-2021). Alla parte è riservato il distinto rimedio della ricusazione, che per i componenti del Tribunale federale è devoluto alla competenza della Corte federale d’appello.

Numero: n. 0042/CFA/2026-2027/F

Presidente: Torsello

Relatore: Papa

Riferimenti normativi: art. 45, comma 7, CGS; art. 98, comma 1, CGS; art. 51, primo comma, n. 4, e secondo comma, c.p.c.;

Articoli

Art. 45 - Organi del sistema della giustizia sportiva

1. Sono organi del sistema della giustizia sportiva: a) i Giudici sportivi; b) la Corte sportiva di appello; c) il Tribunale federale; d) la Corte federale di appello; e) la Procura federale; f) gli altri organi specializzati previsti dallo Statuto o dai regolamenti federali. 2. Gli organi del sistema della giustizia sportiva agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e terzietà. 3. Ciascun componente degli organi del sistema della giustizia sportiva, all’atto dell’accettazione dell’incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l’indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l’assenza dell’incompatibilità di cui al successivo comma 4. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l’adozione delle misure di competenza. 4. La carica di componente di organo di giustizia o dell’ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura generale dello sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell’ufficio del procuratore presso più di un’altra federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 75, comma 1. 5. I componenti degli organi di giustizia sportiva sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi. 6. I componenti degli organi di giustizia sportiva possono essere assoggettati ai provvedimenti previsti dall'art. 34, comma 3, lett. d) dello Statuto. 7. Ai componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di procedura civile.

Art. 98 - Competenza della Corte federale di appello

1. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale federale. 2. La Corte federale di appello inoltre: a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione; b) giudica, su reclamo del Presidente federale, sulle decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale e nazionale; c) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali; d) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempre che non si tratti di questioni all’esame di altri organi di giustizia sportiva; e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.