Organi del sistema della giustizia sportiva – indipendenza, autonomia e terzietà – nomina dei componenti da parte del Consiglio federale – sistema coordinato di garanzie – irrilevanza del dato formale dell’organo cui compete la nomina

9/30/2026

Stagione: 2026-2027

La garanzia dell’indipendenza degli organi del sistema della giustizia sportiva non è affidata al dato formale dell’organo cui compete la nomina, ma a un insieme coordinato di regole: la separazione funzionale tra i poteri di gestione sportiva e i poteri di gestione della giustizia federale, imposta agli statuti federali dai Principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate; l’incompatibilità assoluta tra la carica di componente degli organi di giustizia e qualsiasi altra carica federale; la dichiarazione, da sottoscrivere all’atto dell’accettazione dell’incarico, di assenza di rapporti di lavoro subordinato, di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero di rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l’indipendenza con la Federazione o con i tesserati, e di rapporti di coniugio, parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale; la riserva del potere disciplinare e di rimozione a un organo di garanzia; l’applicazione delle norme sull’astensione e sulla ricusazione. Il tema dell’autonomia e dell’indipendenza degli organi di giustizia, arricchito dal paradigma dell’imparzialità, percorre l’intero ordito normativo e si traduce in un articolato sistema di incompatibilità e in un duty of disclosure di ampia portata, che si erge a baluardo dell’indipendenza e dell’imparzialità dei giudici sportivi, completato dalla previsione di un organo preposto a tutelare l’autonomia e l’indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale; ne esce delineato un modello di governance nel quale principi di responsabilità e regole di reclutamento sono volti a evitare un effetto di «cattura» dei giudici da parte dei controllati, attraverso pressioni di potere o altri condizionamenti (Collegio di garanzia dello sport, parere n. 6/2016).

Numero: n. 0042/CFA/2026-2027/B

Presidente: Torsello

Relatore: Papa

Riferimenti normativi: art. 45, commi 2, 3 e 4, CGS; art. 46 CGS; art. 33, comma 1, Statuto FIGC; art. 2, comma 8, e art. 13-ter, Statuto CONI; artt. 3, comma 6, e 7.6, punto 2, Principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate

Articoli

Art. 45 - Organi del sistema della giustizia sportiva

1. Sono organi del sistema della giustizia sportiva: a) i Giudici sportivi; b) la Corte sportiva di appello; c) il Tribunale federale; d) la Corte federale di appello; e) la Procura federale; f) gli altri organi specializzati previsti dallo Statuto o dai regolamenti federali. 2. Gli organi del sistema della giustizia sportiva agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e terzietà. 3. Ciascun componente degli organi del sistema della giustizia sportiva, all’atto dell’accettazione dell’incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l’indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l’assenza dell’incompatibilità di cui al successivo comma 4. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l’adozione delle misure di competenza. 4. La carica di componente di organo di giustizia o dell’ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura generale dello sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell’ufficio del procuratore presso più di un’altra federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 75, comma 1. 5. I componenti degli organi di giustizia sportiva sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi. 6. I componenti degli organi di giustizia sportiva possono essere assoggettati ai provvedimenti previsti dall'art. 34, comma 3, lett. d) dello Statuto. 7. Ai componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di procedura civile.

Art. 46 - Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia garantisce l’indipendenza, l’autonomia, la terzietà e la riservatezza degli organi del sistema della giustizia sportiva. 2. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. 3. La Commissione: a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia sportiva; b) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli organi del sistema di giustizia sportiva; c) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli organi del sistema di giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell’espletamento delle funzioni e di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli organi di giustizia sportiva; d) valuta la sussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità quanto alle nomine di cariche federali, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto.