8/5/2026
Stagione: 2026-2027
Il presidente della società sportiva, oltre a rivestire il tipico ruolo di rappresentanza, assume una specifica posizione di garanzia quanto al rispetto, da parte dei tesserati della società e di coloro che agiscono per conto o nell’interesse della stessa anche senza esserne tesserati, degli obblighi di lealtà, correttezza e probità (CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 102/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 13/2024-2025). Non si tratta di responsabilità oggettiva in senso proprio, svincolata da qualsiasi profilo soggettivo, bensì di una responsabilità nella quale l’elemento soggettivo emerge non tanto nella tradizionale culpa in eligendo o culpa in vigilando, quanto nella violazione degli specifici obblighi di garanzia connessi all’assunzione della carica, sicché la responsabilità del presidente trova fondamento nell’omessa adozione delle misure necessarie ad assicurare l’osservanza delle norme poste a tutela dei principi di lealtà, correttezza e probità (CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 16/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 13/2024-2025). (Nel caso di specie la Corte ha rilevato che le posizioni dei presidenti della società che si era avvalsa dell’attività irregolare non si esaurivano in una responsabilità da posizione, avendo essi direttamente affidato l’incarico e disposto la remunerazione, con condotta commissiva e non meramente omissiva.)
Numero: n. 0021/CFA/2026-2027/N
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS; art. 6, comma 1, CGS
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.
La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.