Processo sportivo in genere – legittimazione e interesse a ricorrere - annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio federale – art. 86 CGS – condizioni dell’azione – situazione giuridicamente protetta e pregiudizio diretto e immediato – concorrenza necessaria

9/30/2026

Stagione: 2026-2027

Uno degli elementi che caratterizzano l’ordinamento giuridico sportivo è l’autodichia, vale a dire il potere di conoscere e risolvere nel proprio seno i contrasti attinenti all’interpretazione e all’applicazione delle regole sportive, cui corrisponde, sul versante dell’ordinamento generale, l’onere di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo per le controversie aventi ad oggetto l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie; l’accesso a tale tutela non è, tuttavia, indiscriminato, essendo riservato a chi sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale. L’art. 86, comma 1, CGS subordina l’ammissibilità del ricorso alla concorrenza di due condizioni: la titolarità di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale e la sussistenza di un pregiudizio diretto e immediato derivante dalla deliberazione impugnata; la previsione si salda con l’art. 47, comma 2, CGS, a norma del quale l’azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio. Dalla lettura dell’art. 86 emerge l’intenzione del legislatore sportivo federale di restringere l’accesso alla tutela non soltanto in termini soggettivi e di legittimazione a impugnare, ma anche in termini oggettivi, ammettendo l’impugnazione delle deliberazioni assembleari nei soli casi in cui gli atti impugnati risultino inficiati da vizi di violazione di legge e per contrasto con fonti tassativamente indicate (CFA, SS.UU., n. 5/2024-2025).

Numero: n. 0042/CFA/2026-2027/G

Presidente: Torsello

Relatore: Papa

Riferimenti normativi: art. 86, comma 1, CGS; art. 47, comma 2, CGS; art. 2, comma 2, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, conv. dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280

Articoli

Art. 86 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale

1. Gli organi della Federazione, della Procura federale e i tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni, possono proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali. 2. Un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale o un componente del Collegio dei revisori dei conti può proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali. 3. Il ricorso per l’annullamento delle delibere di cui ai commi 1 e 2, deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Sezione disciplinare e trasmesso ai soggetti nei cui confronti è proposto, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall’avvenuta conoscenza dello stesso. La eventuale pubblicazione della deliberazione sul sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto. 4. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Art. 47 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva

1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dall'ordinamento federale hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. 2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio.