9/30/2026
Stagione: 2026-2027
Valgono anche per il processo sportivo – in virtù del rinvio operato dall’art. 2, comma 6, CGS CONI ai principi e alle norme generali del processo civile e, dunque, all’art. 100 c.p.c. – le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza dell’ordinamento generale (da ultimo, e per tutte, Cass. civ., Sez. II, 10 aprile 2026, n. 9038): l’interesse ad agire è da intendersi quale prospettazione di una lesione concreta e attuale e dell’effettiva utilità, immediata e diretta, ritraibile dall’accoglimento del gravame (CFA, SS.UU., n. 99/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 61/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 149/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 27/2019; Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 110/2021). Integra, per contro, un interesse meramente indiretto, futuro ed eventuale, come tale inidoneo a sorreggere l’impugnazione, la mera chance di riammissione conseguente alla rinnovazione della procedura (CFA, SS.UU., n. 61/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 149/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 27/2019). Non muta tale conclusione l’utilità che sia subordinata al concorso di una pluralità di eventi futuri e incerti, quali l’accoglimento dell’impugnazione proposta innanzi ad autorità diversa da quella adita, la conseguente rinnovazione della procedura e l’esito ad essa favorevole: un’utilità così condizionata non è né immediata né diretta, e neppure attuale, mentre l’interesse ad agire deve sussistere al momento della proposizione della domanda ed essere apprezzato in relazione alla situazione allora esistente. Milita nel medesimo senso il rilievo che tanto l’ordinamento generale quanto quello sportivo, nel disciplinare l’annullamento delle deliberazioni assembleari, fanno salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione annullata, contenendone così gli effetti in nome della tutela dell’affidamento e della stabilità dei rapporti.
Numero: n. 0042/CFA/2026-2027/I
Presidente: Torsello
Relatore: Papa
Riferimenti normativi: art. 100 c.p.c.; art. 2, comma 6, CGS CONI; art. 23, comma 2, c.c.