Processo sportivo in genere – legittimazione e interesse a ricorrere – interesse a una legittima elezione degli organi federali – interesse indifferenziato – non azionabile uti singulus – natura pubblicistica della funzione – non attribuisce posizione differenziata

9/30/2026

Stagione: 2026-2027

Non è sufficiente a sorreggere l’impugnazione il richiamo all’interesse a una legittima elezione degli organi di vertice della Federazione, trattandosi di interesse indifferenziato, che in nulla differisce dal generico e indistinto interesse alla legalità dell’azione federale, non azionabile uti singulus (Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 110/2021, che richiama Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2017, n. 4717), non conoscendo l’ordinamento federale un’azione popolare a tutela della regolarità del procedimento elettorale (CFA, SS.UU., n. 149/2025-2026). Né la natura pubblicistica delle attività elettorali federali vale a mutare i termini della questione, poiché la rilevanza pubblicistica di una funzione non attribuisce, di per sé, a ciascun associato una posizione differenziata e qualificata, ma vale semmai a giustificare l’attribuzione dei poteri di iniziativa e di controllo a organi appositamente preposti: la contestazione dell’ammissibilità delle candidature altrui è riservata ai candidati ammessi e al Procuratore federale, nei termini e nelle forme del rito elettorale; l’accertamento delle cause di incompatibilità relative alle cariche federali è rimesso alla Commissione federale di garanzia; l’azione disciplinare è esercitata dalla Procura federale, alla quale chiunque può indirizzare esposti e segnalazioni. Che il singolo non sia titolare di alcuno di tali poteri non significa che l’ordinamento federale tolleri aree di irresponsabilità, ma soltanto che la loro attivazione è affidata a soggetti diversi da lui.

Numero: n. 0042/CFA/2026-2027/L

Presidente: Torsello

Relatore: Papa

Riferimenti normativi: art. 86, comma 1, CGS; art. 100 c.p.c.

Articoli

Art. 86 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale

1. Gli organi della Federazione, della Procura federale e i tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni, possono proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali. 2. Un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale o un componente del Collegio dei revisori dei conti può proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali. 3. Il ricorso per l’annullamento delle delibere di cui ai commi 1 e 2, deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Sezione disciplinare e trasmesso ai soggetti nei cui confronti è proposto, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall’avvenuta conoscenza dello stesso. La eventuale pubblicazione della deliberazione sul sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto. 4. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.