9/30/2026
Stagione: 2026-2027
La rassegna stampa non ha attitudine a dare conto del contenuto e della portata di un atto del procedimento disciplinare che non sia stato prodotto in giudizio, sicché la circostanza documentata unicamente a mezzo di essa non può essere posta a fondamento di alcuna statuizione. (Nel caso di specie la Corte ha altresì rilevato che quanto era dato desumere dalle stesse notizie richiamate dal reclamante smentiva il carattere di definitività da lui attribuito all’esito dell’accertamento svolto dall’organo inquirente, e ha precisato di non prendere alcuna posizione sulla questione interpretativa oggetto di quell’accertamento, ad essa non devoluta).
Numero: n. 0042/CFA/2026-2027/U
Presidente: Torsello
Relatore: Papa
Riferimenti normativi: art. 57 CGS
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.