6/26/2026
Stagione: 2025-2026
La dichiarazione del teste in tanto può valere a confermare la responsabilità di un incolpato in quanto venga scrupolosamente vagliata sotto ogni profilo, specialmente quando essa provenga da soggetto portatore di un interesse contrastante con quello dell’incolpato, occorrendo in questo caso una verifica quanto mai puntuale ed attenta circa non solo la credibilità soggettiva del dichiarante ma l’attendibilità complessiva del suo racconto (CFA, Sez. I, n. 76/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 53/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 30/2025-2026). (Nel caso di specie la Corte ha negato particolare credito alla testimonianza del teste unico, tesserato della squadra avversaria, in quanto smentita, in punto di individuazione dell’autore delle condotte, da più fonti provenienti da soggetti tesserati per la sua stessa squadra).
Numero: n. 0145/CFA/2025-2026/D
Presidente: Torsello
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 57 e sgg. CGS;
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.