6/26/2026
Stagione: 2025-2026
Le dichiarazioni de relato ben possono concorrere alla formazione della prova laddove convergenti e corroborate da ulteriori elementi (CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 27/2025-2026). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto provata la responsabilità dell’autore di un pugno sferrato a un avversario a gara conclusa sulla scorta di un compendio convergente, nel quale la dichiarazione de relato resa dal fratello dell’incolpato, lungi dall’essere inutilizzabile, ha concorso al quadro probatorio quale elemento corroborante della percezione diretta di un teste e dell’ammissione della persona offesa, in coerenza con la tumefazione obiettivamente riscontrata).
Numero: n. 0145/CFA/2025-2026/E
Presidente: Torsello
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 57 e sgg. CGS;
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.