9/30/2026
Stagione: 2026-2027
L’accertamento contenuto in una decisione degli organi della giustizia federale divenuta definitiva, per essere stati esauriti i gradi della giustizia sportiva, non è più controvertibile, fra le medesime parti, nel successivo giudizio endofederale, del quale costituisce premessa; l’eventuale esperimento di rimedi innanzi al giudice statale non muta, nell’ordinamento nel quale il giudice federale è chiamato a giudicare, la qualificazione della posizione soggettiva così accertata. Ciò non comporta che il successivo giudizio, avente ad oggetto un atto diverso e successivo, sia precluso, ma che esso non possa rimettere in discussione quanto già definitivamente accertato. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto definitivamente accertata la posizione del reclamante quale candidato non ammesso, e con essa il difetto di legittimazione a contestare l’ammissibilità delle candidature altrui, essendo stato dichiarato inammissibile dal Collegio di garanzia dello sport presso il CONI il ricorso proposto avverso la decisione che aveva riconosciuto legittima la non ammissione).
Numero: n. 0042/CFA/2026-2027/T
Presidente: Torsello
Relatore: Papa
Riferimenti normativi: art. 2, comma 6, CGS CONI;