Processo sportivo in genere – reclamo incidentale – è soggetto al contributo per l’accesso alla giustizia sportiva – mancato versamento – non determina l’inammissibilità del reclamo

8/5/2026

Stagione: 2026-2027

Il reclamo incidentale, proprio o improprio, è assoggettato al contributo per l’accesso alla giustizia sportiva secondo quanto previsto dall’art. 48 CGS; il mancato versamento del contributo non determina, tuttavia, di per sé, l’inammissibilità del reclamo (CFA, SS.UU., n. 30/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 85/2020-2021).

Numeron. 0021/CFA/2026-2027/B

PresidenteTorsello

RelatoreMarzocco

Riferimenti normativiart. 48 CGS

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Art. 48 - Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva

1. A parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva, il Consiglio federale determina annualmente la misura del contributo. 2. I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice. 3. Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo. 4. Non è previsto il versamento di alcun contributo da parte del Procuratore federale e dagli altri organi federali. 5. I contributi sono incamerati indipendentemente dall'esito del giudizio, salvo quanto previsto dal comma 6. 6. I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono restituiti.