Processo sportivo – udienza in videoconferenza – obbligo di tempestivo collegamento – sopravvenuto ingresso del difensore alla discussione già conclusa – richiesta di riapertura – nullità per violazione del contraddittorio – esclusione

5/12/2026

Stagione: 2025-2026

Nelle udienze degli organi di giustizia sportiva tenute con strumenti di videoconferenza, il difensore è tenuto a connettersi alla stanza virtuale con congruo anticipo rispetto all'orario fissato; la connessione tardiva, intervenuta a discussione già conclusa, non legittima la riapertura della discussione, poiché l'eventuale esercizio di tale facoltà – peraltro non previsto da alcuna disposizione, né nel processo civile, né penale, né amministrativo, né disciplinare – contrasterebbe con il principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti che, comparse all'udienza fissata, si siano già allontanate (Cass., Sez. I civ., 7 aprile 2006, n. 8025).

Numeron. 0127/CFA/2025-2026/D

PresidenteTorsello

RelatoreBarbaro

Riferimenti normativiart. 44, comma 1, CGS; art. 82, comma 2, CGS

Articoli

Art. 82 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio. E' facoltà delle parti essere sentite. 2. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio. La trattazione è orale e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. 3. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale. 4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo alla Corte federale di appello.

Art. 44 - Principi del processo sportivo

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.