5/12/2026
Stagione: 2025-2026
Nelle udienze degli organi di giustizia sportiva tenute con strumenti di videoconferenza, il difensore è tenuto a connettersi alla stanza virtuale con congruo anticipo rispetto all'orario fissato; la connessione tardiva, intervenuta a discussione già conclusa, non legittima la riapertura della discussione, poiché l'eventuale esercizio di tale facoltà – peraltro non previsto da alcuna disposizione, né nel processo civile, né penale, né amministrativo, né disciplinare – contrasterebbe con il principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti che, comparse all'udienza fissata, si siano già allontanate (Cass., Sez. I civ., 7 aprile 2006, n. 8025).
Numero: n. 0127/CFA/2025-2026/D
Presidente: Torsello
Relatore: Barbaro
Riferimenti normativi: art. 44, comma 1, CGS; art. 82, comma 2, CGS
1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio. E' facoltà delle parti essere sentite. 2. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio. La trattazione è orale e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. 3. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale. 4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo alla Corte federale di appello.
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.