Processo sportivo – udienza - richiesta di rinvio – deposito a mezzo PEC e non sul PST – inammissibilità

5/12/2026

Stagione: 2025-2026

Nell'ambito del Processo sportivo telematico le istanze di rinvio dell'udienza devono essere depositate esclusivamente attraverso il portale telematico, non essendo idonea allo scopo la mera trasmissione a mezzo posta elettronica certificata indirizzata alla segreteria. È pertanto legittima la reiezione dell'istanza di rinvio così proposta, tanto più quando la difesa risulti già pienamente esercitata mediante il deposito di memoria difensiva e quando l'orario di differimento richiesto sia incompatibile con gli impegni del collegio giudicante.

Numeron. 0127/CFA/2025-2026/A

PresidenteTorsello

RelatoreBarbaro

Riferimenti normativiart. 50, comma 2, CGS; art. 9 Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico, C.U. n. 160/A FIGC del 1° febbraio 2021;