5/12/2026
Stagione: 2025-2026
Nell'ambito del Processo sportivo telematico le istanze di rinvio dell'udienza devono essere depositate esclusivamente attraverso il portale telematico, non essendo idonea allo scopo la mera trasmissione a mezzo posta elettronica certificata indirizzata alla segreteria. È pertanto legittima la reiezione dell'istanza di rinvio così proposta, tanto più quando la difesa risulti già pienamente esercitata mediante il deposito di memoria difensiva e quando l'orario di differimento richiesto sia incompatibile con gli impegni del collegio giudicante.
Numero: n. 0127/CFA/2025-2026/A
Presidente: Torsello
Relatore: Barbaro
Riferimenti normativi: art. 50, comma 2, CGS; art. 9 Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico, C.U. n. 160/A FIGC del 1° febbraio 2021;