1/8/2026
Stagione: 2025-2026
Ai sensi dell’art. 5 del CGS, le persone fisiche soggette all’ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili. Tale disposizione prevede che nell’ordinamento sportivo, per l’affermazione di responsabilità - quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo - non è indispensabile la prova di fatti dolosi, perché la violazione è punibile anche a titolo di colpa (cfr. CFA, Sez. I, n. 90/2021-2022).
Numero: n. 0067/CFA/2025-2026/C
Presidente: Torsello
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art. 5 CGS
Le persone fisiche soggette all’ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili. Il calciatore capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.