8/5/2026
Stagione: 2026-2027
L’art. 12, comma 1, CGS rimette agli organi di giustizia sportiva la determinazione della specie e della misura delle sanzioni, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti e alle circostanze aggravanti e attenuanti, secondo un apprezzamento che deve commisurare la sanzione alla gravità dell’illecito accertata in concreto (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023). La determinazione della sanzione, pur discrezionale, deve essere sorretta dalla rappresentazione delle valutazioni fattuali e degli argomenti giuridici che l’hanno ispirata, essendo altrimenti violato il principio di proporzionalità (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 49/2016; CFA, Sez. I, n. 87/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 148/2025-2026). È pertanto viziata la motivazione che si limiti a qualificare come “contenuta” la portata lesiva delle condotte senza individuare gli elementi di fatto valutati, le circostanze ritenute sussistenti e i criteri di graduazione tra le diverse posizioni giudicate, risolvendosi in un’operazione di mera equità non esternata. (Nel caso di specie la carenza è stata ritenuta tanto più evidente in quanto il primo giudice aveva inflitto la medesima sanzione a soggetti cui erano contestate condotte strutturalmente diverse, l’una omissiva e l’altra commissiva, riducendo in misura uniforme e indifferenziata tutte le richieste dell’organo requirente.)
Numero: n. 0021/CFA/2026-2027/E
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 12, comma 1, CGS; art. 44, comma 5, CGS
1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. 2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente. 3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.