6/9/2026
Stagione: 2025-2026
La norma di cui all’art. 13 del CGS è una disposizione di tipo “elastico” che implica la valorizzazione di più dati positivi quali l’occasionalità della condotta illecita, il proposito – ancorché inadeguato – di attenuare le conseguenze della violazione, il comportamento collaborativo dell’incolpato, il senso di resipiscenza e rivisitazione critica del proprio operato (CFA, Sez. I, n. 120/2025-2026). A tal fine le scuse, per essere apprezzabili, devono essere esternate a tempo debito a comprova di una rivisitazione critica interna del proprio operato e tradursi in comportamenti tangibili denotanti la volontà dell’autore dell’illecito di porvi rimedio, non potendo rilevare ove appaiano simboliche, tardive o manifestate nell’ottica di un tentativo di diminuire le proprie colpe. Non costituisce, inoltre, attenuante il dato della giovane (o giovanissima) età, la quale può trovare ingresso solo come sintomo della necessità di una profonda riflessione sullo spirito e sui valori che debbono permeare, sempre e comunque, l’attività sportiva, dovendo la pena concretamente inflitta ai giovani calciatori svolgere una funzione “educatrice” (CFA, Sez. I, n. 119/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 59/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 15/2024-2025).
Numero: n. 0139/CFA/2025-2026/L
Presidente: Anastasi
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 13 CGS;
La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.