Sanzioni disciplinari – circostanze attenuanti – legittima difesa e provocazione – non operano quali scriminanti – rilievo ai soli fini della commisurazione della sanzione

6/26/2026

Stagione: 2025-2026

Nel sistema disciplinare federale gli istituti di matrice penalistica della legittima difesa e della provocazione non operano quali scriminanti, potendo tutt’al più rilevare in termini di circostanze attenuanti ai fini della commisurazione della sanzione (CFA, Sez. I, n. 68/2025-2026). Ne discende che l’eventuale anteriorità o posteriorità del gesto rispetto all’aggressione patita dall’incolpato non ne elide l’antigiuridicità. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto priva di rilievo, ai fini dell’accertamento della responsabilità, la dedotta incertezza sulla collocazione temporale dello sputo rispetto al colpo subito dall’incolpato, valorizzando peraltro, in sede di commisurazione della sanzione, il contesto di reciproca aggressione quale elemento di attenuazione).

Numeron. 0145/CFA/2025-2026/I

PresidenteTorsello

RelatoreGrillo

Riferimenti normativiartt. 12 e 44 CGS;

Articoli

Art. 12 - Poteri disciplinari

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. 2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente. 3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.

Art. 44 - Principi del processo sportivo

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.