8/5/2026
Stagione: 2026-2027
Il principio di proporzionalità impone di differenziare il trattamento sanzionatorio in ragione del diverso ruolo e del diverso apporto causale dei soggetti responsabili del medesimo fatto. (Nel caso di specie la Corte ha escluso l’equiparazione tra la posizione del presidente della società presso la quale la condotta era stata materialmente posta in essere, autore dell’affidamento commissivo e remunerato dell’incarico, e quella del presidente della società di tesseramento del calciatore, la cui responsabilità si collocava sul piano della mera violazione dell’obbligo di vigilanza sul proprio tesserato ai sensi dell’art. 40, comma 2, NOIF, per avere “consentito e comunque non impedito” l’attività vietata, senza alcun apporto organizzativo né alcun vantaggio per la società rappresentata.)
Numero: n. 0021/CFA/2026-2027/O
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 12, comma 1, CGS; art. 40, comma 2, NOIF
1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. 2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente. 3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.