6/9/2026
Stagione: 2025-2026
In tema di sanzioni disciplinari, i principi di proporzionalità e ragionevolezza – che, oltre a contenere riferimenti costituzionali quali l’art. 3 in materia di uguaglianza e l’art. 27 Cost., sono mutuati dall’ordinamento eurounitario e dalla giurisprudenza della CEDU – sono tra loro complementari e evocano la nozione di adeguatezza della sanzione, da comminarsi tenendo conto di una serie di parametri quali la gravità del fatto in rapporto alla sua portata oggettiva, la natura e l’intensità dell’elemento psicologico nel comportamento contestato, unitamente ai motivi che lo hanno ispirato e, infine, la personalità dell’incolpato in relazione soprattutto al contesto ambientale e agli eventuali precedenti disciplinari (CFA, Sez. I, n. 119/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 28/2025-2026), fermo restando che la gravità dei fatti costituisce il principale parametro di modulazione della misura delle sanzioni, nel necessario contemperamento tra i caratteri della effettività e della afflittività e i principi di ragionevolezza e proporzionalità (CFA, Sez. II, n. 124/2025-2026).
Numero: n. 0139/CFA/2025-2026/I
Presidente: Anastasi
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 13 CGS; art. 3 Cost.; art. 27 Cost.;
La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.