Calciatore – condotta irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara – espulsione – circostanze attenuanti – accettazione senza rimostranze.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., costituisce un’attenuante generica la condotta del calciatore, capitano della squadra, che, espulso dall’arbitro, si sia allontanato immediatamente dal campo, accettando senza rimostranze la sanzione e adoperandosi a fine partita per presentare le proprie giustificazioni e porgere le sue scuse all’arbitro.

Numeron. 0032/CSA/2025-2026/A

PresidenteLeozappa

RelatoreDi Cunzolo

Riferimenti normativiart. 13, comma 2, C.G.S.

Articoli

Art. 13 - Circostanze attenuanti

La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.