Condotta irriguardosa dell’allenatore – art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. – lancio di una bottiglietta e frasi offensive nei confronti degli ufficiali di gara – contestazione, da parte del reclamante, del destinatario delle proprie espressioni (propri collaboratori anziché agli Ufficiali di gara) – irrilevanza.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Deve considerarsi irrilevante ai fini della configurazione della condotta irriguardosa, di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., la circostanza, addotta dall’allenatore nel proprio reclamo, che, contrariamente a quanto attestato nel rapporto del quarto ufficiale, le espressioni da lui proferite fossero rivolte ai propri collaboratori e non già al direttore di gara, atteso che, pur accedendo alla tesi sostenuta dal reclamante (ma smentita dalle circostanze del caso concreto), in ogni caso - trattandosi di affermazioni pronunziate a voce alta, utilizzando la seconda persona singolare, pienamente udite dal quarto ufficiale e da questi ragionevolmente percepite come indirizzate all’arbitro e, quindi, aventi idoneità lesiva del suo prestigio e decoro –assume rilievo decisivo ai fini sanzionatori l’oggettiva idoneità del contegno tenuto dall’allenatore ad essere ragionevolmente inteso nei sensi in cui lo è stato effettivamente dal quarto ufficiale; infatti, il reclamante, adottando un tale contegno ed utilizzando quelle determinate espressioni a voce alta e nei pressi della area tecnica, ha sostanzialmente “accettato il rischio” di una siffatta interpretazione e, quindi, delle sfavorevoli conseguenze che ne sono, naturaliter, derivate.

Numeron. 0104/CSA/2025-2026/D

PresidenteSavo Amodio

RelatoreVampa

Riferimenti normativiart. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

Articoli

Art. 36 - Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.* 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.* * comma 1, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 1, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico." *comma 2, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 2, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico."