SEZ. I - DECISIONE N. 0104 CSA del 12 gennaio 2026 (U.S. Lecce S.p.A. - sig. Eusebio Di Francesco)
Massime di riferimento
Condotta gravemente irriguardosa – art. 36, comma 1, C.G.S. – decisione del Giudice sportivo – irrogazione di sanzione in misura ridotta rispetto a quella edittale - finalità.
Ordinamento sportivo – sanzioni – art. 12 e art. 44, comma 5, C.G.S. – misura – applicazione – in relazione alla finalità di afflittività e di deterrenza.
Condotta irriguardosa dell’allenatore – nei confronti del quarto ufficiale – comportamento serbato successivamente all’espulsione e all’atto del suo allontanamento dal recinto di giuoco – irrilevanza sulla valutazione della gravità della condotta.
Ordinamento sportivo – violazioni commesse dai tesserati - art. 5 C.G.S. – responsabilità – elemento soggettivo - sussistenza della colpa - sufficienza.
Condotta irriguardosa dell’allenatore – art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. – lancio di una bottiglietta e frasi offensive nei confronti degli ufficiali di gara – contestazione, da parte del reclamante, del destinatario delle proprie espressioni (propri collaboratori anziché agli Ufficiali di gara) – irrilevanza.
Mezzi di prova – rapporti ufficiali di gara - art. 61, comma 1, C.G.S. – valore di piena prova dei fatti accaduti – rettifica in caso di errore materiale di trascrizione - ammissibilità.
Condotta irriguardosa dell’allenatore – art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. – lancio di una bottiglietta e frasi offensive rivolte nei confronti degli ufficiali di gara – sono tali.
Ordinamento sportivo – regola 6, punto 2, del Regolamento del giuoco del calcio e decisioni ufficiali FIGC su regola 6, pag. 64 - quarto ufficiale di gara – attribuzioni.