4/21/2026
Stagione: 2025-2026
Configurano la condotta irriguardosa, sanzionata dall’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., il lancio con forza, da parte di un allenatore, di una bottiglietta in aria e l’indirizzo, a voce alta, nei confronti dell’arbitro di espressioni offensive, in segno di protesta per il mancato accertamento, da parte del direttore di gara, di un’infrazione nell’azione di giuoco che aveva condotto la squadra ospite alla prima segnatura, comportamento seguito da espressioni parimenti irriguardose rivolte nei confronti del quarto ufficiale, secondo quanto riportato nel proprio rapporto.
Numero: n. 0104/CSA/2025-2026/B
Presidente: Savo Amodio
Relatore: Vampa
Riferimenti normativi: art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.* 2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;* b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.* * comma 1, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 1, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico." *comma 2, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;" * comma 2, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: "b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico."