Fatti violenti dei sostenitori – art. 26 C.G.S. - responsabilità della società – circostanza attenuante ex art. 29, comma 1, lett. a) C.G.S. – nel caso di mancata dimostrazione dell’adozione di un idoneo modello di organizzazione o, quantomeno, dell’applicazione delle misure da questo previste - inapplicabilità.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Va esclusa l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), C.G.S. nel caso in cui la società responsabile non fornisca la prova dell’avvenuta adozione di un idoneo modello di organizzazione e gestione ovvero dell’effettiva e concreta implementazione delle disposizioni contenute in abstracto nel ridetto modello in occasione della gara in cui si sono verificati i fatti violenti ad opera dei propri sostenitori, qualora, in particolare, non sia stato all’uopo allegato - né comprovato - l’effettivo impiego di risorse finanziarie e umane adeguate a prevenire fatti, quali quelli verificatisi, in relazione allo specifico evento sportivo, e, in particolare, non essendo stato indicato il numero di steward utilizzati in rapporto all’effettiva platea degli spettatori, né essendo stata fornita la dimostrazione dell’avvenuta adozione di altre, specifiche, misure di controllo, adeguate alla bisogna.

Numeron. 0066/CSA/2025-2026/D

PresidenteSavo Amodio

RelatoreVampa

Riferimenti normativiart. 29, comma 1, lett. a), C.G.S.

Articoli

Art. 29 - Esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori

1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore; c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza; d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti. 2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1.