Fatti violenti dei sostenitori – art. 26 C.G.S. - responsabilità della società – circostanza attenuante ex art. 29, comma 1, lett. b) C.G.S. – adozione misure richieste dall’arbitro – applicabilità in assenza di recidiva.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Alla società, che adotti le misure espressamente richieste dall’arbitro, su impulso dei delegati della Procura - annunzio mediante altoparlanti volto alla cessazione della condotta relativa al fascio di luce laser-, unitamente all’assenza di recidiva, va riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lett. b), C.G.S., per avere concretamente cooperato con le autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire gli ulteriori fatti violenti o discriminatori.

Numeron. 0066/CSA/2025-2026/E

PresidenteSavo Amodio

RelatoreVampa

Riferimenti normativiart. 29, comma 1, lett. b), C.G.S.

Articoli

Art. 29 - Esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori

1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore; c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza; d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti. 2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1.