Ordinamento sportivo – violazioni commesse dai tesserati - art. 5 C.G.S. – responsabilità – elemento soggettivo - sussistenza della colpa - sufficienza.

4/21/2026

Stagione: 2025-2026

Ai sensi dell’art. 5 C.G.S., le persone fisiche soggette all’ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni commesse anche a titolo di colpa, atteso che nell’ordinamento sportivo, per l’affermazione di responsabilità - quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo -, non è indispensabile la prova di fatti dolosi, perché la violazione è punibile anche a titolo di colpa (cfr. CFA, Sez. I, n. 90/2021-2022)” (CFA, I, n. 67/2025-2026).

Numeron. 0104/CSA/2025-2026/E

PresidenteSavo Amodio

RelatoreVampa

Riferimenti normativiart. 5 C.G.S.

Articoli

Art. 5 - Responsabilità delle persone fisiche

Le persone fisiche soggette all’ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili. Il calciatore capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.