Corte federale d’appello – domande nuove – inammissibilità – art. 101, comma 3, CGS

1/8/2026

Stagione: 2025-2026

Ai sensi dell’art. 101, comma 3, CGS, è inammissibile un motivo proposto per la prima volta in appello in violazione del divieto dei nova in appello.

Numeron. 0073/CFA/2025-2026/H

PresidenteTorsello

RelatoreCastiglia

Riferimenti normativiart. 101, comma 3

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Art. 101 - Reclamo degli interessati

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello. 2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. 3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso. 4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.