Corte federale d’appello – giudizio di primo grado – appello – effetto devolutivo – automatica riemersione del materiale di primo grado – cognitio della Corte federale – è piena – giudizio d’appello – natura giuridica – è solo tendenzialmente una revisio prioris instantiae – giudizio di merito orientato all’accertamento oggettivo della violazione

7/9/2026

Stagione: 2025-2026

L’art. 106, comma 1, del Codice attribuisce alla Corte federale d’appello la cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati; il successivo comma 2 stabilisce che la Corte, ove valuti diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito. Al reclamo proposto innanzi alla Corte deve riconoscersi una particolare intensità del cosiddetto effetto devolutivo, con conseguente automatica riemersione, nei limiti dei vizi dedotti, di tutto il materiale di cognizione introdotto in primo grado, così che la cognitio della Corte è piena (CFA, SS.UU., n. 90/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 42/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 69/2025-2026). In tale prospettiva, il giudizio innanzi alla Corte federale d’appello è giudizio di merito orientato all’accertamento oggettivo della violazione (CFA, SS.UU., n. 69/2025-2026), sicché il Collegio è chiamato non già a un sindacato meramente esterno della decisione gravata, ma a una rinnovata e integrale rivalutazione delle questioni controverse riproposte con il gravame, con modifica o integrazione della motivazione ove necessario (Cons. Stato, Sez. V, 5 aprile 2024, n. 3148).

Numeron. 0154/CFA/2025-2026/A

PresidenteTorsello

RelatoreDrigani

Riferimenti normativiart. 106 CGS; art. 101, comma 3, CGS

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Art. 101 - Reclamo degli interessati

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello. 2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. 3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso. 4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

Art. 106 - Pronuncia della Corte federale di appello

1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. 2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione. 3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado. 4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport. 5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.