Corte federale d’appello –- reclamo incidentale - modalità e ai termini di presentazione – reclamo incidentale proprio - entro sette giorni dal deposito del reclamo principale

1/8/2026

Stagione: 2025-2026

Nel processo sportivo deve ritenersi, per far coesistere ed attuare i principi del rispetto del contraddittorio, di parità delle parti, di speditezza del procedimento e di tempestività del processo, che il reclamo incidentale proprio (o condizionato o dipendente), il cui interesse nasce esclusivamente dalla proposizione del reclamo principale, deve essere depositato entro sette giorni dall’avvenuta comunicazione del deposito del reclamo principale e, in pari tempo, trasmesso al reclamante principale: si tratta in definitiva di un ragionevole adattamento al reclamo incidentale della disciplina generale del reclamo principale, garantendo al reclamante principale identiche possibilità di difesa, senza stravolgere la peculiare tempistica del procedimento (CFA, SS.UU., n. 30/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 64/2025-2026).

Numeron. 0073/CFA/2025-2026/F

PresidenteTorsello

RelatoreCastiglia

Riferimenti normativiart. 103 CGS; art. 343 CPC

Articoli

Art. 103 - Fissazione dell'udienza e disciplina del contraddittorio

1. Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. 2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa. 3. Tutti i reclami proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.