Corte federale d’appello – vizi della decisione impugnata – inerzia o silenzio di organi federali diversi da quello che ha pronunciato la decisione – non integra vizio della decisione – rimedi propri dell’ordinamento sportivo

9/30/2026

Stagione: 2026-2027

L’inerzia o il silenzio di organi federali diversi da quello che ha pronunciato la decisione impugnata non integra un vizio di quest’ultima e non è sindacabile nel giudizio di reclamo, che ha ad oggetto esclusivamente la legittimità della decisione del giudice di primo grado. L’ordinamento sportivo appresta, del resto, rimedi propri avverso l’inerzia degli organi inquirenti, e in particolare i poteri di vigilanza e di impulso attribuiti alla Procura generale dello sport presso il CONI. La mancata trasmissione degli atti alla Procura federale non integra, del pari, un vizio della decisione impugnata, né il privato è titolare di una posizione soggettiva che gli consenta di pretenderla, esercitando il Procuratore federale i propri poteri in via autonoma e officiosa, sicché la relativa sollecitazione non incide sulla legittimità della decisione (CFA, SS.UU., n. 149/2025-2026).

Numero: n. 0042/CFA/2026-2027/V

Presidente: Torsello

Relatore: Papa

Riferimenti normativi: art. 101 CGS; art. 118 CGS;

Articoli

Art. 101 - Reclamo degli interessati

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello. 2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. 3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso. 4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

Art. 118 - Azione del Procuratore federale

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. 2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. 3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito. 4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione. 5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.