Giudizio e responsabilità disciplinare – art. 4, comma 1, CGS – doveri di lealtà, correttezza e probità – clausola generale – norma autosufficiente e di chiusura del sistema – normazione sintetica – regola di condotta generale che investe qualsiasi rapporto riferibile all’attività sportiva

7/9/2026

Stagione: 2025-2026

I doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 4, comma 1, del Codice non si risolvono in una norma di tipo meramente residuale, alla cui applicazione ricorrere in mancanza di previsioni specifiche, ma costituiscono una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta, connotandosi nei loro confronti in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento generale (CFA, Sez. I, n. 48/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 16/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 110/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 32/2023-2024). Si tratta di una norma di chiusura dell’ordinamento sportivo, autosufficiente, per la cui violazione non è necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma specifica, essendo sufficiente la lesione delle norme generali di comportamento relative ai principi di lealtà, correttezza e probità (CFA, SS.UU., n. 53/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 105/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 102/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 35/2015; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 24/2025). Il precetto, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, ha contenuto volutamente ampio e generale, traducendosi in una regola di condotta che investe ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e che impone a tutti i tesserati di mantenere un contegno conforme ai canoni della rettitudine e della correttezza in ogni relazione riconducibile a tale ambito (CFA, Sez. I, n. 38/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 69/2021-2022; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 49/2016).

Numeron. 0154/CFA/2025-2026/B

PresidenteTorsello

RelatoreDrigani

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, CGS; art. 2 CGS

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Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo

1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale. 2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.