1/8/2026
Stagione: 2025-2026
Ai sensi dell’art. 4 del CGS, secondo cui “i soggetti di cui all’art. 2 … osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”, è riferibile all’attività sportiva il comportamento posto in essere da coloro i quali hanno promosso e organizzato un sodalizio volto ad ottenere la non dovuta erogazione della “indennità collaboratori sportivi”, erogata dalla società Sport e Salute s.p.a. e si sarebbero procurati un ingiusto profitto consistente in un’indebita erogazione di sussidi pubblici. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che i deferiti erano tutti tesserati per società affiliate alla FIGC e rivestivano cariche dirigenziali o tecniche; hanno acquisito i dati personali dei tesserati nel momento del tesseramento, ossia nell’ambito di attività proprie delle società affiliate; hanno predisposto attestazioni di collaborazione sportiva e contratti fittizi recanti i loghi e le firme dei dirigenti tesserati; hanno presentato le domande di indennità che la normativa emergenziale accordava “in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche” (art. 96, comma 1, d.l. n. 18/2020); hanno fatto transitare le somme sui conti personali. La condotta si è avvalsa in modo determinante dello status di tesserati e delle funzioni proprie degli organi federali, generando un grave pregiudizio alla fiducia dei tesserati e all’immagine dell’ordinamento sportivo. In sintesi, senza il tesseramento alla FIGC l’illecito in questione non avrebbe potuto essere perpetrato).
Numero: n. 0073/CFA/2025-2026/C
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.