6/26/2026
Stagione: 2025-2026
Lo sputo in volto a un avversario integra una condotta autonomamente sanzionabile, in quanto gesto intrinsecamente lesivo della dignità altrui e radicalmente contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 del Codice, indipendentemente dalla sua collocazione nella cronologia di una rissa e dall’assenza di un esito lesivo in senso clinico.
Numero: n. 0145/CFA/2025-2026/H
Presidente: Torsello
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS;
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.