Giudizio e responsabilità disciplinare – art. 4, comma 1, CGS – violazione in via autonoma e in relazione a norme settoriali – unico illecito disciplinare – pluralità di illeciti concorrenti – esclusione – unicità della sanzione

8/5/2026

Stagione: 2026-2027

L’art. 4, comma 1, CGS costituisce una norma di chiusura di carattere generale, la cui applicazione non presuppone necessariamente la violazione di altra e ulteriore prescrizione, essendo sufficiente la lesione delle norme generali di comportamento relative ai principi di lealtà, correttezza e probità, autonomamente e oggettivamente apprezzabile (CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 28/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 69/2021-2022; CFA, Sez. II, n. 139/2025-2026). L’accertamento della responsabilità per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS sia in via autonoma sia in relazione alle norme settoriali richiamate non dà luogo a una pluralità di illeciti concorrenti, ma a un unico illecito disciplinare, del quale i due profili – il disvalore intrinseco della condotta e la violazione della specifica prescrizione organizzativa – costituiscono altrettante qualificazioni del medesimo fatto storico, con la conseguenza che la risposta sanzionatoria deve essere unica e non può risultare dal cumulo di due autonome sanzioni.

Numeron. 0021/CFA/2026-2027/Q

PresidenteTorsello

RelatoreMarzocco

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, CGS; art. 23, comma 1, NOIF; art. 39 Regolamento del Settore tecnico FIGC; art. 40, comma 2, NOIF

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.