Giudizio e responsabilità disciplinare – competenza giustiziale - è questione di merito

1/8/2026

Stagione: 2025-2026

Quella sulla competenza giustiziale è una pronuncia di merito - secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di giurisdizione (Cass. civ., 16 gennaio 2015, n. 647; Cass. civ., SS.UU., 5 settembre 2022, n. 26038) - posto che il difetto di giustiziabilità della pretesa disciplinare dinanzi agli organi di giustizia sportiva dipende dalla concreta mancanza di una fattispecie disciplinare sanzionatrice e non rappresenta un ostacolo a possibili diverse scelte de iure condendo, nell’esercizio dell’autonomia propria dell’ordinamento sportivo (CFA, SS.UU., n. 98/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 39/2023-2024).

Numeron. 0073/CFA/2025-2026/E

PresidenteTorsello

RelatoreCastiglia

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, CGS

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Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.