Giudizio e responsabilità disciplinare – concorso di persone – applicabilità nell’ordinamento sportivo – partecipazione morale – condivisione dell’azione materiale – sussistenza

6/9/2026

Stagione: 2025-2026

Anche nell’ordinamento sportivo trova applicazione lo schema del concorso di persone nell’illecito, ivi compresa la partecipazione morale, con la conseguenza che sono responsabili disciplinarmente per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, CGS e del Regolamento FIGC in tema di abusi, violenze e discriminazioni anche quei soggetti che si siano limitati ad agevolare e comunque a condividere la realizzazione della violazione contestata (CFA, Sez. I, n. 114/2025-2026).

Numeron. 0139/CFA/2025-2026/H

PresidenteAnastasi

RelatoreGrillo

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, CGS; art. 4 Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.