Giudizio e responsabilità disciplinare – esercizio dell’attività di allenatore senza abilitazione – attività di base – minore età dei tesserati – elemento aggravante – protrazione pluriennale della condotta – rilevanza sul disvalore e sull’elemento soggettivo

8/5/2026

Stagione: 2026-2027

L’inserimento della condotta nell’ambito dell’attività di base, e quindi non agonistica, non ne riduce il disvalore, poiché l’art. 39, lett. Fd) e Gc), del Regolamento del Settore tecnico prescrive specifiche abilitazioni proprio per l’attività nel settore giovanile e nell’attività di base, manifestando la scelta dell’ordinamento federale di presidiare con particolare rigore la fascia di età nella quale la formazione tecnica ed educativa è più delicata ed esposta; la minore età dei tesserati coinvolti costituisce, semmai, elemento che aggrava e non che attenua il disvalore della condotta. La protrazione della condotta per più stagioni sportive consecutive non costituisce un mero dato quantitativo inidoneo a incidere sul disvalore del fatto: la reiterazione della violazione nel tempo, con riferimento a leve calcistiche via via diverse, moltiplica la platea dei soggetti la cui formazione è stata affidata a persona priva del titolo prescritto e attesta la stabilità e la sistematicità dell’assetto irregolare; la durata rileva, inoltre, sul piano dell’elemento soggettivo, poiché la ripetizione del medesimo modulo organizzativo, accompagnata dalla corresponsione periodica di somme di danaro, esclude l’ipotesi dell’errore e depone per la piena consapevolezza dell’irregolarità.

Numeron. 0021/CFA/2026-2027/L

PresidenteTorsello

RelatoreMarzocco

Riferimenti normativiart. 12, comma 1, CGS; art. 39, lett. Fd) e Gc), Regolamento del Settore tecnico FIGC

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Art. 12 - Poteri disciplinari

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. 2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente. 3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.