Giudizio e responsabilità disciplinare – figura del tecnico – dovere di esemplarità – rilevanza sulla gravità della condotta – soggetto privo di abilitazione che ne assuma di fatto il ruolo – applicazione a fortiori

8/5/2026

Stagione: 2026-2027

La figura del tecnico, nell’ordinamento federale, è tradizionalmente connotata da un dovere di esemplarità, dovendo il tecnico essere di esempio non perché richiesto a una perfezione astratta, ma perché la sua condotta costituisce parametro comportamentale per l’intero contesto sportivo, sicché la gravità delle condotte non si misura soltanto in ragione del loro contenuto immediatamente lesivo, ma anche per l’effetto disgregante che esse producono sul corretto funzionamento della struttura tecnica e sulla cultura di rispetto e sicurezza che la Federazione impone come standard minimo e irrinunciabile (CFA, SS.UU., n. 88/2025-2026). Tale principio, formulato con riferimento al tecnico regolarmente abilitato, si attaglia a fortiori a chi, privo di abilitazione, ne assuma di fatto il ruolo e i compiti, poiché in tal caso all’inosservanza dei doveri di condotta si somma l’elusione del sistema di verifica dei requisiti professionali sul quale l’ordinamento federale fonda l’affidamento della collettività sportiva. (Nel caso di specie la Corte ha peraltro precisato che il soggetto agente non era tecnico tesserato, sicché le sanzioni a lui irrogabili restano quelle previste per il calciatore, unica qualifica da lui rivestita nell’ordinamento federale.)

Numeron. 0021/CFA/2026-2027/M

PresidenteTorsello

RelatoreMarzocco

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, CGS

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