8/5/2026
Stagione: 2026-2027
La responsabilità diretta della società consegue automaticamente all’accertata responsabilità disciplinare del presidente pro tempore per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, senza che sia necessario dimostrare ulteriori e autonomi profili di colpa in capo all’ente, atteso che il sintagma “direttamente” va inteso nel senso che la responsabilità della società è direttamente riflessa, ovvero ad essa oggettivamente riversata, nella stessa misura in cui quella responsabilità è imputata e accertata in capo ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 6 (CFA, SS.UU., n. 102/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 83/2021-2022). La responsabilità dell’ente non può, pertanto, essere graduata in funzione di una autonoma “colpa organizzativa”; né può predicarsi un legittimo affidamento della società sulla regolarità dell’assetto formale conforme all’art. 23, comma 1, NOIF, poiché l’affidamento presuppone l’ignoranza incolpevole della difformità tra assetto formale e realtà operativa, mentre tale difformità è consapevolmente determinata dai presidenti pro tempore che abbiano essi stessi conferito l’incarico di fatto e ne abbiano disposto la remunerazione.
Numero: n. 0021/CFA/2026-2027/P
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 6, comma 1, CGS; art. 23, comma 1, NOIF
La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.