6/26/2026
Stagione: 2025-2026
La responsabilità della società ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice consegue automaticamente all’accertamento delle condotte dei propri tesserati, operando per la sola ricorrenza del nesso di tesseramento, in coerenza con il principio di immedesimazione organica e con la centralità, nell’ordinamento sportivo, del principio di precauzione, senza che assumano rilievo né il dolo né la colpa del sodalizio (CFA, Sez. III, n. 3/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023). Ove non risulti allegata l’avvenuta adozione di un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 7 del Codice, la società non può superare la presunzione di responsabilità (CFA, Sez. I, n. 80/2022-2023).
Numero: n. 0145/CFA/2025-2026/O
Presidente: Torsello
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: artt. 6, comma 2, e 7 CGS; art. 7, comma 5, Statuto FIGC;
La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.