7/9/2026
Stagione: 2025-2026
Ai fini dell’accertamento di un illecito disciplinare sportivo non occorre la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio proprio del processo penale, essendo sufficiente, e al tempo stesso necessario, un grado di prova superiore alla semplice valutazione di probabilità ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, da raggiungersi anche sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 34/2016; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 37/2016; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 69/2017; CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 116/2022-2023).
Numero: n. 0154/CFA/2025-2026/D
Presidente: Torsello
Relatore: Drigani
Riferimenti normativi: art. 44 CGS;
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.