Illecito sportivo – obbligo di denuncia - art. 30, comma 7, CGS – destinatari – soggetti di cui all’art. 2 CGS e non il giudice sportivo – ambito oggettivo – alterazione dello svolgimento o del risultato di una gara o di una competizione – procedimento elettorale federale – estraneità

9/30/2026

Stagione: 2026-2027

Il richiamo all’art. 30, comma 7, CGS, al fine di fondare un obbligo del giudice sportivo di rilevare d’ufficio l’illecito di cui sia venuto a conoscenza, è inconferente sotto un duplice profilo. In primo luogo, la disposizione pone l’obbligo di informare senza indugio la Procura federale a carico dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice, e non del giudice sportivo, del quale non disciplina in alcun modo i poteri. In secondo luogo, e in modo assorbente, l’art. 30 concerne l’illecito sportivo, ossia il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, fattispecie estranea a un procedimento elettorale federale. Quanto alla qualificazione del giudice sportivo come incaricato di pubblico servizio, gli obblighi che ne discenderebbero opererebbero sul distinto piano dell’ordinamento penale dello Stato e non varrebbero a modificare le condizioni dell’azione nell’ordinamento federale, né ad attribuire al giudice sportivo poteri che il Codice di giustizia sportiva non gli conferisce.

Numero: n. 0042/CFA/2026-2027/P

Presidente: Torsello

Relatore: Papa

Riferimenti normativi: art. 30, comma 7, CGS; art. 2 CGS; art. 358 c.p.

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Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo

1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale. 2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.

Art. 30 - Illecito sportivo e obbligo di denuncia

1. Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. 2. Le società e i soggetti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili. 3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere h), i), l), salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività. 4. Se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l), m). 5. I soggetti di cui all'art. 2 riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con la sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00. 6. Le sanzioni sono aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito. 7. I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00.