Processo sportivo in genere – legittimazione e interesse a ricorrere – art. 23, comma 1, c.c. e art. 86 CGS – piani distinti – legittimazione ad agire innanzi al giudice dello Stato e innanzi agli organi della giustizia federale – formula più restrittiva della disciplina federale

9/30/2026

Stagione: 2026-2027

L’art. 23, comma 1, del codice civile disciplina l’annullamento delle deliberazioni delle associazioni riconosciute ad opera dell’autorità giudiziaria, su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero, e individua dunque la legittimazione ad agire innanzi al giudice dello Stato, e non innanzi agli organi della giustizia federale, il cui accesso è regolato dalle norme dell’ordinamento sportivo. Fra queste, l’art. 86 CGS ha adottato una formula deliberatamente più restrittiva di quella civilistica, richiedendo, oltre alla qualità di tesserato o affiliato, la titolarità di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale e un pregiudizio diretto e immediato, secondo una scelta che si spiega con le esigenze di certezza e di speditezza che connotano la giustizia sportiva. Le due discipline non confliggono, poiché operano su piani distinti: l’una regola l’azione innanzi al giudice statale, l’altra l’azione innanzi al giudice federale; e la norma civilistica non amplia le condizioni dell’azione endofederale. La facoltà, riconosciuta a ogni tesserato, di segnalare violazioni delle norme sportive non equivale, del pari, alla titolarità di un’azione di annullamento, e il suo esercizio si compie mediante esposto agli organi titolari del potere di iniziativa, non mediante ricorso al giudice federale

Numero: n. 0042/CFA/2026-2027/R

Presidente: Torsello

Relatore: Papa

Riferimenti normativi: art. 23, comma 1, c.c.; art. 86 CGS; art. 1 Statuto FIGC

Articoli

Art. 86 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale

1. Gli organi della Federazione, della Procura federale e i tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni, possono proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali. 2. Un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale o un componente del Collegio dei revisori dei conti può proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali. 3. Il ricorso per l’annullamento delle delibere di cui ai commi 1 e 2, deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Sezione disciplinare e trasmesso ai soggetti nei cui confronti è proposto, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall’avvenuta conoscenza dello stesso. La eventuale pubblicazione della deliberazione sul sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto. 4. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.