Processo sportivo in genere – legittimazione e interesse a ricorrere – onere di impugnare l’atto sopravvenuto – rischio di sopravvenuta carenza di interesse in diverso giudizio – non amplia le condizioni dell’azione endofederale

9/30/2026

Stagione: 2026-2027

L’eventuale sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio proposto innanzi a diversa autorità è questione che si pone, e va risolta, secondo le regole processuali proprie della sede in cui quel giudizio pende, ove alla parte è consentito dedurre i fatti sopravvenuti e domandare i provvedimenti conseguenti; essa non può riflettersi sulle condizioni dell’azione esercitata innanzi agli organi della giustizia federale, ampliandole, non disponendo il giudice federale del potere di dilatare i presupposti di ammissibilità fissati dall’ordinamento sportivo per prevenire un rischio processuale che si prospetta in un diverso giudizio e innanzi a diversa autorità. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la deliberazione assembleare elettiva non avesse prodotto l’esclusione del reclamante dalla competizione, discendendo questa dal distinto e antecedente provvedimento di non ammissione della candidatura, autonomamente impugnato, sicché il pregiudizio lamentato aveva titolo in quell’atto e non nella deliberazione gravata, che ne costituiva piuttosto un effetto ulteriore).

Numero: n. 0042/CFA/2026-2027/S

Presidente: Torsello

Relatore: Papa

Riferimenti normativi: art. 86 CGS; art. 100 c.p.c.; art. 2, comma 6, CGS CONI;

Articoli

Art. 86 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale

1. Gli organi della Federazione, della Procura federale e i tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni, possono proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali. 2. Un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale o un componente del Collegio dei revisori dei conti può proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali. 3. Il ricorso per l’annullamento delle delibere di cui ai commi 1 e 2, deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Sezione disciplinare e trasmesso ai soggetti nei cui confronti è proposto, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall’avvenuta conoscenza dello stesso. La eventuale pubblicazione della deliberazione sul sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto. 4. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.