6/26/2026
Stagione: 2025-2026
Il contegno serbato dall’incolpato in epoca successiva ai fatti può essere apprezzato dal giudice disciplinare quale elemento di prova: l’avere l’incolpato spontaneamente contattato la persona offesa per porgerle le proprie scuse per le frasi dette e i comportamenti avuti costituisce un contegno logicamente incompatibile con l’asserita estraneità ai fatti e si risolve in un riconoscimento, per facta concludentia, della propria condotta offensiva, secondo un canone di apprezzamento del comportamento extraprocessuale dell’incolpato pacificamente ammesso nell’ordinamento disciplinare. Le scuse spontaneamente porte alla persona offesa, lungi dal rilevare unicamente quale elemento di prova della responsabilità, esprimono altresì un atteggiamento di resipiscenza che, sul piano della commisurazione, milita coerentemente per l’applicazione della misura minima, in armonia con i criteri di proporzionalità e di afflittività graduata di cui agli artt. 12 e 44 del Codice.
Numero: n. 0145/CFA/2025-2026/N
Presidente: Torsello
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 57 e sgg. CGS; artt. 12 e 44 CGS;
1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. 2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente. 3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.