Processo sportivo in genere – mezzi di prova – istanze istruttorie – diritto all’ammissione – esclusione – valutazione di ammissibilità e rilevanza – rinnovazione delle prove dichiarative in sede di reclamo – carattere eccezionale – decisività della prova – necessità

6/26/2026

Stagione: 2025-2026

Nel processo sportivo non sussiste un diritto dell’incolpato all’ammissione di tutte le istanze istruttorie, competendo al giudice valutarne, in concreto, l’ammissibilità e la rilevanza, con facoltà di limitare le prove dichiarative ove i testi siano indicati su circostanze già sufficientemente chiare, non rilevanti o già oggetto di altre deposizioni (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 45/2015; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 35/2015). Nel giudizio di reclamo la rinnovazione delle prove dichiarative riveste carattere eccezionale e presuppone un giudizio di assoluta necessità, correlato alla decisività della prova richiesta rispetto al thema decidendum. (Nel caso di specie la Corte ha respinto la richiesta di riaudizione “in contraddittorio” di testi già ascoltati nel corso dell’attività inquirente e le cui dichiarazioni erano state oggetto di puntuale valutazione, risolvendosi essa in un adempimento superfluo e meramente esplorativo, e vertendosi su deposizioni già ritualmente acquisite nella fase delle indagini, nel rispetto delle garanzie partecipative, e compiutamente valutate).

Numeron. 0145/CFA/2025-2026/R

PresidenteTorsello

RelatoreGrillo

Riferimenti normativiartt. 57 e sgg. CGS; art. 101 CGS;

Articoli

Art. 57 - Assunzione dei mezzi di prova

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

Art. 101 - Reclamo degli interessati

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello. 2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. 3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso. 4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.